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AMARCORD
.... PRESS
Trimestrale di AMARCORD Associazione ONLUS in campo alcologico
Foglio 22, MARZO 2006
AIUTACI PER
AIUTARE
E’
FACILE La legge finanziaria 2006 ha introdotto la possibilità di destinare
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche a sostegno del volontariato e delle organizzazioni
di utilità sociale. I contribuenti potranno pertanto destinare tale
importo anche ad AMARCORD, già nella prossima dichiarazione dei redditi
(730, Modello Unico e CUD). Per esprimere la propria scelta in
favore di AMARCORD occorre firmare nell’apposito spazio della
dichiarazione dei redditi (“Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) e indicare nello
stesso il codice fiscale dell’Associazione: 97230910156. I fondi ricevuti saranno destinati ad attività di promozione di una corretta modalità di consumo di alcolici e di sostegno, trattamento e riabilitazione di soggetti con abuso/dipendenza da alcool.
ALCOOL E RESPONSABILITA’ PENALE Generalmente, quando
si pensa al rapporto alcol e legge, il pensiero comune corre subito alle
norme dettate in materia dal codice della strada, al ritiro della patente,
alla decurtazione dei punti, questioni già trattate in due articoli
precedenti. In questo articolo, invece, ci si soffermerà ad illustrare norme meno conosciute forse, ma certo non meno rilevanti per la nostra vita sociale. Cominciamo
innanzitutto a porci una domanda banale, ma tutt’altro che scontata
nella risposta: ubriacarsi è un reato? Costituisce cioè una condotta
alla quale la legge attribuisce un disvalore in sé al punto di decidere
di sanzionarla con l’irrogazione di una sanzione di carattere penale ? La
risposta, che forse potrà sorprendere qualcuno, è affermativa, ma
richiede due doverose puntualizzazioni: l’art. 688 del codice penale
richiede infatti che, affinché l’ubriachezza costituisca un reato, la
stessa debba essere manifesta,
ovvero tale da poter essere percepita da chiunque attraverso segni o
comportamenti esteriori; e deve inoltre consumarsi
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per luogo
pubblico quello in cui tutti possono accedere liberamente (una
strada, un ufficio pubblico) e per luogo aperto al pubblico un ambito,
anche privato, l’accesso al quale, sebbene precluso alla generalità
delle persone, sia consentito a una determinata categoria di soggetti,
anche se solo occasionalmente e a determinate condizioni (un teatro, un
cinema, un negozio, persino l’androne di un condominio). Di conseguenza, per
strano che possa sembrare, trovarsi in uno stato di manifesta ubriachezza
nella propria auto privata, anche se posteggiata in un parcheggio
pubblico, non integra il reato di ubriachezza – la propria auto essendo
considerata luogo privato precluso agli estranei – mentre trovarsi nel
medesimo stato su un taxi, pur fermo in una piazzola di sosta
nell’attesa di essere noleggiato, sì, essendo il taxi un ”luogo”
deputato ad accogliere una generalità indiscriminata di persone. Va sottolineato che
recentemente, con una riforma legislativa del 1999, il reato di
ubriachezza è stato sostanzialmente derubricato a illecito
amministrativo, essendo stata sostituita la pena dell’arresto – fino a
6 mesi, in aggiunta a una ammenda – con una sanzione amministrativa
pecuniaria - da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00. Precisato questo
primo punto, il secondo interrogativo che possiamo porci è se il trovarsi
in uno stato di ubriachezza, nei casi nei quali tale circostanza non
costituisca già di per sé reato – e qui rimando a quanto appena detto
– possa agire, in caso di commissione di altri reati, quale causa
giustificatrice che esclude la imputabilità e la punibilità o
ancora possa integrare una circostanza
che attenua, o al
contrario, aggrava la
responsabilità penale del soggetto, comportando, rispettivamente, una
diminuzione o un aumento della pena prevista dalla legge sia in termini di
qualità (pena detentiva piuttosto che contravvenzione economica) sia di
quantità. Sul punto, il codice
penale distingue sostanzialmente tre diverse ipotesi; il reato commesso in
stato di ubriachezza cosiddetta accidentale;
il reato commesso in stato di ubriachezza volontaria; e il reato commesso in uno stato di ubriachezza preordinata
alla commissione del fatto. L’ubriachezza accidentale,
contemplata dall’art. 91 del codice penale, può descriversi come lo
stato di ubriachezza provocato da una causa di una forza maggiore non
vincibile o da un caso fortuito non evitabile, vale a dire da eventi che né
si sono voluti né si potevano evitare: si pensi al caso di chi, usando
violenza o minaccia, obblighi taluno a ubriacarsi ovvero al caso in cui
l’alcol, ingerito volontariamente da un soggetto,
interagisca pericolosamente, moltiplicando il suo effetto, con una
diversa sostanza che quest’ultimo non sa di avere assunto oppure le cui
interferenze nei confronti dell’alcol non sono conosciute né
conoscibili usando una comune diligenza. In questo caso, nel
quale non si è sostanzialmente responsabili dello stato in cui ci si
viene a trovare, se l’ubriachezza è tale da rendere la persona del
tutto incapace di intendere o volere, la legge prevede che non si possa
essere chiamati a rispondere del fatto; se l’ubriachezza invece provoca
solo una diminuzione, che deve essere tuttavia consistente, della capacità
di intendere e volere, allora si risponde del reato, ma la pena è
diminuita. Per ubriachezza volontaria,
invece, l’art. 92 del codice penale intende l’ubriachezza che ci si
procura consapevolmente, con la volontà di farlo (decido di andare a
festeggiare con gli amici con il preciso proposito di bere fino a cadere
riverso sul pavimento) oppure colpevolmente,
ossia senza volontà di farlo ma omettendo di osservare tutte quelle
regole di comune prudenza che chiunque è tenuto a rispettare (vado al ristorante e, per sbadataggine e imprudenza, bevo più
di quanto so, o avrei dovuto sapere, che il mio fisico è in grado di
reggere; ovvero assumo dell’alcol ben sapendo che lo stesso potrebbe
interferire pericolosamente con farmaci che so di avere assunto). In questo secondo
caso l’ordinamento non giustifica la condotta né attenua la pena, e
questo in ragione dell’elementare e universale principio, ben
sintetizzato dal noto proverbio, che “chi è causa del suo mal, pianga
se stesso”. Se poi lo stato di
ubriachezza, oltre che volontario, è anche abituale, la pena è aumentata: ed è lo stesso art. 93 del
codice penale che, nel definire ubriaco abituale “chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente
ubriachezza”, pone l’accento sulla costante ripetizione nel
tempo del fenomeno in esame. Infine,
per ubriachezza preordinata,
l’ordinamento intende il caso particolare – e in verità un po’ di
scuola - di chi si ponga volontariamente
in uno stato di ubriachezza sia per rafforzare la sua intenzione di
commettere un reato sia per procurasi
una scusa che lo giustifichi davanti alla legge: in questa ipotesi
la legge non solo prevede che il soggetto che agisce risponda dei reati
commessi ma addirittura, in considerazione dell’uso strumentale dello
stato di ubriachezza, prescrive un aumento di pena. I tre casi sopra
descritti devono distinguersi poi da una quarta e diversa fattispecie,
prevista dall’art. 94 del codice penale, che regolamenta le conseguenze,
in tema di imputabilità per i reati commessi, dello stato di cronica
intossicazione da alcool, al quale vengono equiparate le sostanze
stupefacenti. Incominciamo col
chiarire che tale stato, secondo quanto ha chiarito la Cassazione,
rappresenta lo stadio conclusivo dell’alcolismo, caratterizzato sia da
un impulso, ripetitivo e condizionante tutto il comportamento del
soggetto, all’assunzione di alcolici, sia da perturbazioni di ordine
fisico e psichico tale da rendere tale stato, sotto un profilo più
propriamente clinico, equiparabile fondamentalmente a un malato di mente. Quando
l’intossicazione assume il connotato della cronicità,
provocando nel soggetto uno stato patologico permanente, una definitiva
alterazione delle funzioni intellettive e della volontà, la legge, in
applicazione dei principi dettati in materia di infermità o seminfermità
mentale dagli articoli 87 e 88 del codice penale, prevede che il reo non
possa essere punito se, al momento della commissione del reato, il vizio
di mente era totale ovvero sia beneficiario, se il deficit era solo
parziale quantunque rilevante, di una diminuzione di pena. Sebbene la
distinzione tra l’ubriaco abituale e l’ubriaco cronico è
giuridicamente chiarissima (l’ubriacatura cronica determina una
patologia permanente, non collegata necessariamente, come l’ubriachezza
abituale, all’ occasionale eccessiva ingestione di alcol), risulta di
difficile individuazione il criterio discretivo da applicare nella fase di
accertamento della responsabilità penale, accertamento che è
sostanzialmente rimesso alla valutazione di esperti – medici e psicologi
– che coadiuvano, in qualità di consulenti tecnici nominati dagli
organi giudiziari, il giudice penale. Un breve cenno, in
conclusione, al fatto che il codice penale – come previsto dagli
articoli 689 e 691 - sanziona, oltre al soggetto che abusa dell’alcol,
anche colui che, nella gestione di un locale autorizzato alla vendita o
alla mescita di bevande, somministra sostanze alcoliche ai minori di
sedici anni, o a chi si trovi in una manifesta condizione di deficienza
psichica e ancora a chi già si trova in uno stato di manifesta
ubriachezza: in quest’ultimo caso, poi, il reato si configura nei
confronti di chiunque, e non solo dell’esercente una osteria o un altro
pubblico spaccio di cibi e bevande che però, in più, è punito con la
sospensione della licenza. E’ da sottolineare
come, nel caso di somministrazione di alcol a minori o infermi, non è
necessario, affinché si commetta il reato, né la determinazione di uno
stato di ubriachezza negli avventori né la commissione, da parte di
questi, di reati, essendo invece sufficiente l’atto della
somministrazione in sé a categorie di soggetti giudicati
dall’ordinamento particolarmente indifesi o potenzialmente pericolosi. Concludendo, che dire: abusare
dell’alcol non fa male solo alla salute. Può renderci pericolosi, oltre
che verso noi stessi, anche verso chi ci sta vicino. Testimonianza
Frequentando
il Noa, ho capito e imparato tante cose. Il nostro corpo umano è composto
da tanti organi, io li definisco “operai”, una grande azienda ben
organizzata, fatta di operai semplici sempre presenti e gran lavoratori;
ognuno di loro svolge il proprio dovere. A volte capita che un operaio si
ammali e gli altri sono pronti a svolgere il lavoro del collega, ma questa
volta si è ammalato un operaio e non per caso, perché
chi lo ha fatto ammalare è un altro operaio; questo operaio si
chiama cervello, un egoista, infatti è lui che spinge a portare il
bicchiere o la bottiglia del vino alla bocca, caricando di lavoro l’altro
operaio e così, dai oggi, dai domani è arrivato al punto che non ce la fa
più, e continuando così porta alla distruzione l’azienda, perché
questi operai purtroppo non vanno nè in cassa integrazione nè in mobilità,
ma vanno tutti a morire. Per
fortuna c’è il Noa, un centro ben organizzato munito di un' equipe di
medici che con i loro consigli aiutano a guarire questo nostro collega,
basta un piccolo sacrificio da parte nostra, basta far comandare il nostro
nemico cervello, basta con i bicchieri e le bottiglie. I dottori del Noa non
fanno interventi chirurgici, non adoperano bisturi, i loro bisturi sono le
parole (grandi parole), in
tutti i modi ci fanno capire a che cosa portano il bicchiere e la bottiglia
del vino, anche con le vignette ci fanno vedere dove va a finire l’uomo. A
noi malati fanno il lavaggio
del cervello, tante volte, mille volte, ce lo ripetono fino a quando non
riusciamo a capire che si tratta di un male che si può curare. Frequentando
il centro ci troviamo ogni lunedì per novanta minuti, e ognuno di noi
racconta come vanno le cose, tra di noi non c’è privacy, parliamo a ruota
libera senza vergogna, senza segreti, e direi che le cose vanno bene, che
tutti noi seguiamo i consigli dei dottori, anche quando qualcuno di noi beve
un bicchiere, lo dice apertamente senza mentire, perché i dottori
dicono che anche questo fa parte del programma e si chiama “
ricaduta ”, ma questo non deve succedere se veramente vogliamo salvare il
collega fegato. Io
sono arrivato a duecentosettanta giorni senza assaggiare un dito di vino;
per me la vita è cambiata, è tornata quella di prima, ho riacquistato
stima e fiducia in me stesso, allegria,
serenità e appetito. Per questo sono molto orgoglioso di me stesso,
ma attento a non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. M’impegnerò ma
non posso dire di essere guarito, il pericolo è sempre dietro l’angolo.
L’ho promesso alla moglie, ai figli, e soprattutto al dr. Algisi che
considero un vero amico, un fratello, per i consigli che mi ha dato. Chiudo,
ringraziando il dottore e i miei amici, anche loro hanno contribuito tanto
con la presenza e le loro storie. Savino
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