AMARCORD

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         Trimestrale di AMARCORD Associazione ONLUS in campo alcologico

                                                   

                                                                Foglio 22,   MARZO  2006

            

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E’ FACILE

La legge finanziaria 2006 ha introdotto la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale. I contribuenti potranno pertanto destinare tale importo anche ad AMARCORD, già nella prossima dichiarazione dei redditi (730, Modello Unico e CUD). Per esprimere la propria scelta in favore di AMARCORD occorre firmare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi (“Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) e indicare nello stesso il codice fiscale dell’Associazione: 97230910156.

I fondi ricevuti saranno destinati ad attività di promozione di una corretta modalità di consumo di alcolici e di sostegno, trattamento e riabilitazione di soggetti con abuso/dipendenza da alcool.

 

 

Sede Operativa.Via G.Galilei 2, 20093 Cologno Monzese. Tel. 02.27303353

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                    ALCOOL E RESPONSABILITA’ PENALE

Generalmente, quando si pensa al rapporto alcol e legge, il pensiero comune corre subito alle norme dettate in materia dal codice della strada, al ritiro della patente, alla decurtazione dei punti, questioni già trattate in due articoli precedenti.

In questo articolo, invece, ci si soffermerà ad illustrare norme meno conosciute forse,  ma certo non meno rilevanti per la nostra vita sociale.

Cominciamo innanzitutto a porci una domanda banale, ma tutt’altro che scontata nella risposta: ubriacarsi è un reato? Costituisce cioè una condotta alla quale la legge attribuisce un disvalore in sé al punto di decidere di sanzionarla con l’irrogazione di una sanzione di carattere penale ?

La risposta, che forse potrà sorprendere qualcuno, è affermativa, ma richiede due doverose puntualizzazioni: l’art. 688 del codice penale richiede infatti che, affinché l’ubriachezza costituisca un reato, la stessa debba essere manifesta, ovvero tale da poter essere percepita da chiunque attraverso segni o comportamenti esteriori; e deve inoltre consumarsi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per luogo pubblico quello in cui tutti possono accedere liberamente (una strada, un ufficio pubblico) e per luogo aperto al pubblico un ambito, anche privato, l’accesso al quale, sebbene precluso alla generalità delle persone, sia consentito a una determinata categoria di soggetti, anche se solo occasionalmente e a determinate condizioni (un teatro, un cinema, un negozio, persino l’androne di un condominio).

Di conseguenza, per strano che possa sembrare, trovarsi in uno stato di manifesta ubriachezza nella propria auto privata, anche se posteggiata in un parcheggio pubblico, non integra il reato di ubriachezza – la propria auto essendo considerata luogo privato precluso agli estranei – mentre trovarsi nel medesimo stato su un taxi, pur fermo in una piazzola di sosta nell’attesa di essere noleggiato, sì, essendo il taxi un ”luogo” deputato ad accogliere una generalità indiscriminata di persone.

Va sottolineato che recentemente, con una riforma legislativa del 1999, il reato di ubriachezza è stato sostanzialmente derubricato a illecito amministrativo, essendo stata sostituita la pena dell’arresto – fino a 6 mesi, in aggiunta a una ammenda – con una sanzione amministrativa pecuniaria - da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

Precisato questo primo punto, il secondo interrogativo che possiamo porci è se il trovarsi in uno stato di ubriachezza, nei casi nei quali tale circostanza non costituisca già di per sé reato – e qui rimando a quanto appena detto – possa agire, in caso di commissione di altri reati, quale causa giustificatrice che esclude la imputabilità e la punibilità o ancora possa integrare una circostanza che attenua, o al contrario, aggrava la responsabilità penale del soggetto, comportando, rispettivamente, una diminuzione o un aumento della pena prevista dalla legge sia in termini di qualità (pena detentiva piuttosto che contravvenzione economica) sia di quantità.

Sul punto, il codice penale distingue sostanzialmente tre diverse ipotesi; il reato commesso in stato di ubriachezza cosiddetta accidentale; il reato commesso in stato di ubriachezza volontaria; e il reato commesso in uno stato di ubriachezza preordinata alla commissione del fatto.

L’ubriachezza accidentale, contemplata dall’art. 91 del codice penale, può descriversi come lo stato di ubriachezza provocato da una causa di una forza maggiore non vincibile o da un caso fortuito non evitabile, vale a dire da eventi che né si sono voluti né si potevano evitare: si pensi al caso di chi, usando violenza o minaccia, obblighi taluno a ubriacarsi ovvero al caso in cui l’alcol, ingerito volontariamente da un soggetto,  interagisca pericolosamente, moltiplicando il suo effetto, con una diversa sostanza che quest’ultimo non sa di avere assunto oppure le cui interferenze nei confronti dell’alcol non sono conosciute né conoscibili usando una comune diligenza.

In questo caso, nel quale non si è sostanzialmente responsabili dello stato in cui ci si viene a trovare, se l’ubriachezza è tale da rendere la persona del tutto incapace di intendere o volere, la legge prevede che non si possa essere chiamati a rispondere del fatto; se l’ubriachezza invece provoca solo una diminuzione, che deve essere tuttavia consistente, della capacità di intendere e volere, allora si risponde del reato, ma la pena è diminuita.

Per ubriachezza volontaria, invece, l’art. 92 del codice penale intende l’ubriachezza che ci si procura consapevolmente, con la volontà di farlo (decido di andare a festeggiare con gli amici con il preciso proposito di bere fino a cadere riverso sul pavimento) oppure colpevolmente, ossia senza volontà di farlo ma omettendo di osservare tutte quelle regole di comune prudenza che chiunque è tenuto a rispettare  (vado al ristorante e, per sbadataggine e imprudenza, bevo più di quanto so, o avrei dovuto sapere, che il mio fisico è in grado di reggere; ovvero assumo dell’alcol ben sapendo che lo stesso potrebbe interferire pericolosamente con farmaci che so di avere assunto).

In questo secondo caso l’ordinamento non giustifica la condotta né attenua la pena, e questo in ragione dell’elementare e universale principio, ben sintetizzato dal noto proverbio, che “chi è causa del suo mal, pianga se stesso”.

Se poi lo stato di ubriachezza, oltre che volontario, è anche abituale, la pena è aumentata: ed è lo stesso art. 93 del codice penale che, nel definire ubriaco abituale “chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza”, pone l’accento sulla costante ripetizione nel tempo del fenomeno in esame.

Infine, per ubriachezza preordinata, l’ordinamento intende il caso particolare – e in verità un po’ di scuola - di chi si ponga volontariamente in uno stato di ubriachezza sia per rafforzare la sua intenzione di commettere un reato sia per procurasi una scusa che lo giustifichi davanti alla legge: in questa ipotesi la legge non solo prevede che il soggetto che agisce risponda dei reati commessi ma addirittura, in considerazione dell’uso strumentale dello stato di ubriachezza, prescrive un aumento di pena.

I tre casi sopra descritti devono distinguersi poi da una quarta e diversa fattispecie, prevista dall’art. 94 del codice penale, che regolamenta le conseguenze, in tema di imputabilità per i reati commessi, dello stato di cronica intossicazione da alcool, al quale vengono equiparate le sostanze stupefacenti.

Incominciamo col chiarire che tale stato, secondo quanto ha chiarito la Cassazione, rappresenta lo stadio conclusivo dell’alcolismo, caratterizzato sia da un impulso, ripetitivo e condizionante tutto il comportamento del soggetto, all’assunzione di alcolici, sia da perturbazioni di ordine fisico e psichico tale da rendere tale stato, sotto un profilo più propriamente clinico, equiparabile fondamentalmente a un malato di mente.

Quando l’intossicazione assume il connotato della cronicità, provocando nel soggetto uno stato patologico permanente, una definitiva alterazione delle funzioni intellettive e della volontà, la legge, in applicazione dei principi dettati in materia di infermità o seminfermità mentale dagli articoli 87 e 88 del codice penale, prevede che il reo non possa essere punito se, al momento della commissione del reato, il vizio di mente era totale ovvero sia beneficiario, se il deficit era solo parziale quantunque rilevante, di una diminuzione di pena.

Sebbene la distinzione tra l’ubriaco abituale e l’ubriaco cronico è giuridicamente chiarissima (l’ubriacatura cronica determina una patologia permanente, non collegata necessariamente, come l’ubriachezza abituale, all’ occasionale eccessiva ingestione di alcol), risulta di difficile individuazione il criterio discretivo da applicare nella fase di accertamento della responsabilità penale, accertamento che è sostanzialmente rimesso alla valutazione di esperti – medici e psicologi – che coadiuvano, in qualità di consulenti tecnici nominati dagli organi giudiziari, il giudice penale.

Un breve cenno, in conclusione, al fatto che il codice penale – come previsto dagli articoli 689 e 691 - sanziona, oltre al soggetto che abusa dell’alcol, anche colui che, nella gestione di un locale autorizzato alla vendita o alla mescita di bevande, somministra sostanze alcoliche ai minori di sedici anni, o a chi si trovi in una manifesta condizione di deficienza psichica e ancora a chi già si trova in uno stato di manifesta ubriachezza: in quest’ultimo caso, poi, il reato si configura nei confronti di chiunque, e non solo dell’esercente una osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande che però, in più, è punito con la sospensione della licenza.

E’ da sottolineare come, nel caso di somministrazione di alcol a minori o infermi, non è necessario, affinché si commetta il reato, né la determinazione di uno stato di ubriachezza negli avventori né la commissione, da parte di questi, di reati, essendo invece sufficiente l’atto della somministrazione in sé a categorie di soggetti giudicati dall’ordinamento particolarmente indifesi o potenzialmente pericolosi.

Concludendo, che dire: abusare dell’alcol non fa male solo alla salute. Può renderci pericolosi, oltre che verso noi stessi, anche verso chi ci sta vicino.


  

                                  Testimonianza

Nastro 2:    
 
 

Frequentando il Noa, ho capito e imparato tante cose. Il nostro corpo umano è composto da tanti organi, io li definisco “operai”, una grande azienda ben organizzata, fatta di operai semplici sempre presenti e gran lavoratori; ognuno di loro svolge il proprio dovere. A volte capita che un operaio si ammali e gli altri sono pronti a svolgere il lavoro del collega, ma questa volta si è ammalato un operaio e non per caso, perché  chi lo ha fatto ammalare è un altro operaio; questo operaio si chiama cervello, un egoista, infatti è lui che spinge a portare il bicchiere o la bottiglia del vino alla bocca, caricando di lavoro l’altro operaio e così, dai oggi, dai domani è arrivato al punto che non ce la fa più,  e continuando così porta alla distruzione l’azienda, perché questi operai purtroppo non vanno nè in cassa integrazione nè in mobilità, ma vanno tutti a morire.

 Per fortuna c’è il Noa, un centro ben organizzato munito di un' equipe di medici che con i loro consigli aiutano a guarire questo nostro collega, basta un piccolo sacrificio da parte nostra, basta far comandare il nostro nemico cervello, basta con i bicchieri e le bottiglie. I dottori del Noa non fanno interventi chirurgici, non adoperano bisturi, i loro bisturi sono le parole  (grandi parole), in tutti i modi ci fanno capire a che cosa portano il bicchiere e la bottiglia del vino, anche con le vignette ci fanno vedere dove va a finire l’uomo. A noi malati  fanno il lavaggio del cervello, tante volte, mille volte, ce lo ripetono fino a quando non riusciamo a capire che si tratta di un male che si può curare. Frequentando il centro ci troviamo ogni lunedì per novanta minuti, e ognuno di noi racconta come vanno le cose, tra di noi non c’è privacy, parliamo a ruota libera senza vergogna, senza segreti, e direi che le cose vanno bene, che tutti noi seguiamo i consigli dei dottori, anche quando qualcuno di noi beve un bicchiere, lo dice apertamente senza mentire, perché i dottori  dicono che anche questo fa parte del programma e si chiama “ ricaduta ”, ma questo non deve succedere se veramente vogliamo salvare il collega fegato.

 Io sono arrivato a duecentosettanta giorni senza assaggiare un dito di vino; per me la vita è cambiata, è tornata quella di prima, ho riacquistato stima e fiducia in me stesso, allegria,  serenità e appetito. Per questo sono molto orgoglioso di me stesso, ma attento a non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. M’impegnerò ma non posso dire di essere guarito, il pericolo è sempre dietro l’angolo. L’ho promesso alla moglie, ai figli, e soprattutto al dr. Algisi che considero un vero amico, un fratello, per i consigli che mi ha dato. Chiudo, ringraziando il dottore e i miei amici, anche loro hanno contribuito tanto con la presenza e le loro storie.

Savino

                                           

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