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![]() Il primo dei cinque principi etici enunciati nella Carta Europea sull’Alcol (collegamento) recita: tutti hanno diritto a una famiglia, una comunità e un ambiente di lavoro protetti da incidenti, violenza ed altri effetti dannosi che possono derivare dal consumo di bevande alcoliche. E’ evidente, a partire da tale enunciato, come il consumo di bevande alcoliche sia considerato, negli ambienti di lavoro, un elemento di rischio. Basti pensare che in Italia si stima ci siano almeno 14.000-23.000 persone ogni anno che hanno un infortunio sul lavoro con un alcolemia (percentuale di alcol nel sangue) di 0.8. Quel che è ancor peggio è però che l’alcolemia risulta essere positiva, anche se non con un valore così elevato, nel 36,8% degli infortuni. Dati ovviamente più generali, ma non per questo meno attendibili ed indicativi di un fenomeno esteso sono forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che valuta nel 10-30% gli incidenti alcol-attribuibili in ambienti lavorativi. I costi economici di tale fenomeno non possono che risultare di conseguenza elevatissimi: Dai dati del Censis emerge infatti che: Ø Nel 1996 si sono spesi complessivamente 13.000 miliardi del capitolo infortuni sul lavoro Ø Di questi 5.500 sono sicuramente attribuibili all’alcol Ø 2.600 sono per assenze dovute a incidenti e malattie derivanti dal consumo di alcolici Ø 950 per l’interruzione dell’attività e per invalidità permanenti Ø 2.000 miliardi per le morti premature. Tale stima è sicuramente realizzata per difetto dal momento che altre valutazioni parlano di almeno 30.000 miliardi di costi causati dall’uso di alcol e dai problemi alcolcorrelati in ambito lavorativo. Eppure, nonostante ciò, non esistono attualmente nel nostro paese norme specifiche che tutelino in tal senso i lavoratori, fatta eccezione per poche situazioni specifiche, regolate da leggi generali. Per lo più queste leggi intervengono nel momento di valutazione dell’idoneità, nel momento dell’assunzione e, attraverso misure sanzionatorie di carattere amministrativo, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa . Vediamo nello specifico in che cosa consistono tali normative: - Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970): contempla la necessità, da parte del medico competente, della valutazione dell’idoneità al lavoro e stabilisce che l’alcolismo cronico è causa di inidoneità solo per alcune professioni specifiche (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Personale che presta servizio sulle navi, etc). Per le altre categorie si delega alla valutazione del singolo sanitario e alle norme generali - DPR 303 del 1956: si fa esplicito divieto di somministrare bevande alcoliche all’interno dell’azienda, indicando nel contempo la possibilità di consumare alcolici durante i pasti in mensa. - Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n° 125/2001, art. 15: sono i contratti collettivi a disciplinare l’assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa; è vietata la distribuzione di superalcolici all’interno delle aziende e il divieto è esteso a tutte le bevande alcoliche nel caso di attività lavorative che comportino un rischio elevato (nel determinare quali siano tali attività si fa riferimento a una “griglia” elaborata dallo SPISAL di Padova che cita per esempio tutte la mansioni che comportino la guida di mezzi di trasporto o macchine utensili, tutti i lavori in quota, i lavori nelle fonderie, nelle cave, nelle miniere, nei cementifici, nell’industria chimica etc.). Contravvenire a tali disposizioni può comportare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 5.000.000. Anche per quanto riguardava la normativa in materia di tutela del posto di lavoro fino a poco tempo fa le cose risultavano piuttosto confuse. Maggiore chiarezza si è ottenuta sempre grazie all’articolo 15 della Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n° 125/2001. In base a tale articolo infatti, ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate, che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, si applica l’art. 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9/10/90 n. 309. Tale articolo prevede che “I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici di riabilitazione presso i Servizi Sanitari delle Unità Sanitarie Locali o in altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un tempo in cui la sospensione della prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore ai tre anni”. Per la sostituzione degli stessi è possibile ricorrere all’assunzione di altri lavoratori a tempo determinato. In caso di inosservanza di questo articolo, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da £ 10.000.000 (circa 5164 euro) a 50.000.000 (circa 25.822 euro). Salvo una più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di un lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo è inoltre considerata, a fini normativi, economici,e previdenziali, come essere posti in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. A differenza di quanto accadeva fino a qualche tempo fa, la succitata legge quadro sancisce quindi la validità di tale articolo anche per i lavoratori alcoldipendenti. Prima di tale decreto non si attribuiva pari dignità alle persone dipendenti da sostanze legali e a quelle dipendenti da sostanze illegali. Queste ultime erano infatti maggiormente tutelate poiché all’alcoldipendenza non era ancora riconosciuto lo status di malattia. La legge 25/2001 risulta quindi per certi aspetti fondamentale. L’unica difficoltà è che è molto recente (G.U. n. 90 del 18 Aprile 2001). Può accadere quindi che alcuni datori di lavoro tentino di appellarsi ancora a normative precedenti, che come già detto, non tutelavano affatto i lavoratori alcoldipendenti.
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